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Statuto
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- CAPO 1° -

TITOLO - SEDE

Articolo 1
E’ costituita ai sensi dell’articolo36 e seguenti c.c., l’Associazione denominata "L’OBIETTIVO" con sede in Corso Garibaldi a Tiriolo (CZ).

Articolo 2
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Essa ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali nel quadro dell’unità europea. Essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività fotografica e video, culturali e tecnico-scientifiche, e ciò al fine di sviluppare e coordinare la diffusione della cultura, realizzare e produrre spettacoli di musica, balletti e di cinema nonché far conoscere la pittura e le arti decorative promovendo manifestazioni o iniziative pubbliche. Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni e organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni delle quali dipende il progresso economico, scientifico, sociale e culturale. Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con istituti italiani e di altri paesi.
 
Articolo 3
Sono organi dell’Associazione il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, il Vice Presidente, l’Assemblea generale e i soci. La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

- CAPO 2° -

Articolo 4
Le entrate dell’Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:
a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, versate mensilmente ed anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese;
b) i contributi dei soci;
c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
e) i proventi di gestione.

Articolo 5
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente articolo 2. Inoltre potranno essere soci persone fisiche che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se autorizzati dai genitori, pagando il cinquanta per cento della quota senza diritto al voto. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori ed ordinari. Sono soci fondatori quelli che aderiscono all’Associazione entro il giorno della sua costituzione. L’ammissione dei soci e deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per dimissioni, per radiazione o per morosità trimestrale. Ogni singolo socio è responsabile delle proprie azioni e non potrà usare l’Associazione quale tramite per fini di lucro.

- CAPO 3° -

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 6
L’assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci. L’assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera inviata ai soci con preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 7
L’Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria:
a) delibera sul bilancio annuale;
b) delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione;
c) delibera sugli indirizzi dell’Associazione;
d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) decide sulla radiazione dei soci;
g) delibera eventuali modifiche dello statuto;
h) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 8
L’avviso di convocazione dell’Associazione sarà inviato per posta o consegnato a mano a tutti i soci. Le delibere dell’Assemblea saranno valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta ed in seconda convocazione con la maggioranza relativa. Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il pagamento della quota mensile di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta, da altro socio. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi ed in caso di parità e determinate il voto del Presidente.

- CAPO 4° -

Articolo 9
Il Presidente, eletto da Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con terzi.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea generale;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
c) firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

- CAPO 5° -

- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –

- DEL COLLEGGIO DEI REVISORI –

Articolo 10
L’Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque soci.
Il Consiglio Direttivo;
a) approva i programmi di attività dell’Associazione;
b) predispone e sottopone all’assemblea la relazione sull’attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;
d) può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
e) determina le quote per le varie categorie dei soci.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 11
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori:
a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione, riferendone all’Assemblea;
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull’osservanza delle leggi e del presente statuto.

- CAPO 6° -

- DURATA DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE –

Articolo 12
Il Presidente, il Vice Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del biennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, verra sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 13
Le elezioni per rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, si svolgono ogni due anni e debbono essere indette dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto da affiggere all’albo della sede almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Hanno diritto al voto e possono candidarsi soltanto i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative e che facciano parte dell’Associazione da almeno tre mesi dalla data di indizione. Apposita commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo composta da due o tre soci non candidati, presiederà tutte le operazioni redigendo apposito verbale. L’elettore potrà indicare una sola preferenza per il Consiglio Direttivo ed una per i Revisori dei Conti. Al termine delle operazioni di votazione e scrutinio, la Commissione Elettorale redigerà apposito verbale ed affiggerà i risultati ottenuti dai candidati all’albo dove rimarranno per tre giorni successivi, trascorsi i quali, se non vi saranno reclami, la commissione elettorale proclamerà gli eletti. In caso di parità di voti, la commissione elettorale eleggerà il socio con maggiore anzianità di appartenenza al club ed in caso di ulteriore parità il più anziano d’età. Entro i successivi cinque giorni dalla proclamazione, gli eletti si riuniranno per procedere alla elezione delle varie cariche previste dallo statuto scegliendo autonomamente i criteri e le modalità di votazione. Di quanto sopra sarà redatto apposito verbale.

Articolo 14
L’Associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

- CAPO 7° -

- ESERCIZIO FINANZIARIO –

Articolo 15
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo al 31 dicembre 1997.

Soveria Mannelli lì 06 agosto 1997

"VERBALE DI DELIBERA PER INTEGRAZIONE STATUTO" Prot149/2004
L'anno 2004 addì 23 del mese di Aprile, nella Sede dell' Associazione Videofotografìca "L'Obiettivo", sita a Tiriolo (Cz) - Corso Garibaldi, 16 - siamo riuniti i Soci, Massimo MERIGELLI - Antonio PAONESSA - Antonio CRITELLI - Angelo COLACINO - Luigi GUZZO - Umberto BUDACI - Gianluca ROCCA - Giuseppe LUCENTE - Vincenzo ANGOTTI - Caterina BRUNO - Vittorio GRECO - Gennaro GREMBIALE - Giuseppe GRECO - Francesco FILIPPIS - Domenico SIGNORETTI - Martino CIAMBRONE - Vincenzo COCERIO, costituenti l'Associazione VideoFotografìca "L'Obiettivo", al fine di perfezionare lo statuto dell'Associazione. Pertanto, con il presente verbale, si delibera di integrare lo statuto ai sensi del D. L.vo nr.460/97, conglobando l'articolo 16 di seguito descritto:
Art.16
L'Associazione si impegna a:
a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a mano che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
f) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"."— —————————————————— —————————————
II presente verbale, viene redatto in quadruplice copia, due delle quali per la Dirczione Regionale delle Entrate di Catanzaro, e due copie, per corredo atti di questa Associazione.—— ——————— Fatto, letto confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.———————————————